La collusione del consulente col sistema giudiziario
M. A. Salluzzo
Psicologo del SSN, psicoterapeuta. Segretario Fe.N.Bi. - Federazione Nazionale per la Bigenitorialità. Segretario S.I.R.A.D.S. - Società Italiana Ricerca e Assistenza Disagio da Separazione.
Il presente contributo propone una seria riflessione in merito all’accettazione acritica e collusiva delle CTU-CTP da parte dei consulenti psicoprofessionisti nell’ambito giudiziario della separazione. Nel presente contesto, il termine “collusione” è utilizzato secondo la teorizzazione datane dal Prof. Renzo Carli (Carli, Paniccia, 2003).
In tal senso, dobbiamo considerare il meccanismo della collusione (si vedano anche Laing, 1959; Dicks, 1967) come un fenomeno inconscio, normalmente attivo nei sistemi sociali – famiglia per prima, e non escluse le relazioni professionali - che può essere facilmente spiegato in base al bisogno di conferma di ogni essere umano: una sorta di auto-etero-inganno, una simulazione condivisa, potremmo dire, inevitabile in qualsiasi azione della vita. Perché la realizzazione di ogni azione richiede la sintonia del contesto in cui l’azione intende dispiegarsi, e, inevitabilmente, anche la simbolizzazione affettiva che le parti devono assumere all’interno del contesto. Una finzione che siamo costretti a mantenere – anche a costo di una prolungata elusione della verità – se temiamo di perdere la continuità delle nostre relazioni e il potere ad esse connesso, in sintesi la nostra identità costruita nel rapporto col Mondo.
Nel caso delle separazioni, ci troviamo di fronte ad una collusione inconsapevole agita dagli operatori del sistema giudiziario delle separazioni, i quali, definitoriamente riconosciuti dalla società come competenti, tuttavia finiscono con l’arrecare - proprio per quegli aspetti in cui sono intrinsecamente incompetenti, ovvero gli affetti - un disagio ulteriore, a volte maggiore, di quello di cui le famiglie sono portatrici (Gardner, 2002; Salluzzo, 2004; 2004b; 2006; 2007); un disagio aggiuntivo iurigeno che deriva dall’omissione commessa dall’intero sistema nel suo insieme: adempiere irriflessivamente ad un mandato sociale trascurando di comprenderne il processo istituente (Carli, Paniccia, 2003) agito che ne sta alla base.
Agito (acting) giudiziario
Il rapporto amoroso, come ogni altra relazione umana, è basato su una collusione inconscia. Collusione che, data la sua natura illusoria, nel corso della vita può venir meno (Anzieu, 1986). La rottura dell’unità emotiva (Bowen, 1979) della coppia - fallimento della collusione (Carli, Paniccia, 2003) - genera un estremo disagio. Il tradimento del patto idealizzato di reciproca conferma/attribuzione di valore (un “contratto emotivo fraudolento” secondo Bowen), spezza il basilare meccanismo di conferma/riconoscimento di sé, procurando uno stato penoso di disagio che spinge gli ex partner - ormai minati nelle fondamenta emotive della loro personalità - ad evacuare al più presto l’insopportabile sofferenza. Guidati dall’illusione di risolvere rapidamente la situazione, evitando di elaborare la comprensione dei propri vissuti emotivi, finiscono col riporre un’ingenua fiducia nel sistema giudiziario.
Mentre il comprendere (insight) porterebbe al superamento di una situazione dolorosa, l’agire (acting) giudiziariamente costituisce solo una reazione difensiva (nel senso psicopatologico del termine) estesa e condivisa, fino ad arrivare a costituire una mitologia collusiva che pervade in modo variabile le famiglie, gli addetti ai lavori e la società, e che porta inevitabilmente alla irrisolvibilità dei conflitti affettivi (Salluzzo, 2004a).
La visione della separazione/divorzio qui presentata cozza violentemente contro la – superficiale, ad avviso di chi scrive – liberalizzazione della separazione/divorzio, che si è andata sempre più affermandosi nelle società occidentali (Ronfani, 2006). Come se, solo per il fatto che il divorzio sia un diritto acquisito, i cittadini debbano disporne sempre e comunque, anche se con scarso discernimento, sostenuti invariabilmente da una schiera di alleati costituita da parenti, amici, avvocati, psicoterapeuti personali, ed altri, tutti compiacentemente collusi con la parte.
Triangolazione del sistema giudiziario con la storia familiare
Il disagio del fallimento esita in una triangolazione (Bowen, 1979; Carli, Paniccia, 2003) su di un polo esterno alla coppia fantasticato come risolutore, in questo caso la giustizia, che però, non essendo tecnicamente attrezzata per trattare questioni affettive, finirà inevitabilmente con l’adottare le uniche risoluzioni di cui dispone. Infatti, il sistema giudiziario non potrà mai imporre percorsi psicoterapeutici o di mediazione. Spesso potrà solo emettere, senza effettivamente addentrarsi nelle dinamiche familiari, provvedimenti improntati genericamente al favor minoris, seguendo, in parte, i dettami consolidati dalla giurisprudenza. In parte - non essendo chiaramente definito dal nostro ordinamento quale sia l’interesse del minore (Dell’Antonio, 1989; Ronfani, 2006) - i provvedimenti saranno improntati, oltre che a soluzioni scontate, comunque alla soggettività del giudice, il quale non dispone di cognizioni psicologiche.
In realtà, il potere di riequilibrarsi e gestirsi, se saranno messi in grado di farlo riattivando un canale comunicativo, risiede unicamente negli stessi sfortunati protagonisti della crisi familiare e nessun altro. Se ciò non avverrà, il destino della futura famiglia separata dipenderà solo dall’abilità di avvocati e consulenti di parte che, colludendo con le dinamiche emotive, tenteranno di costruire - anche con disumani stratagemmi legali - una realtà processuale il più possibile favorevole ai propri clienti.
Spogliata della continuità dei suoi valori affettivi, la famiglia esce dai tribunali reificata, priva di un convincente perché alla sua disperante perdita di senso e di storia. Anche per questo, nella cultura giuridica di molti Paesi, si è sviluppato un orientamento che, in contrasto col paternalismo del giudice, auspica lo sviluppo della tendenza delle coppie separate all’autoregolazione del conflitto attraverso tecniche di mediazione familiare (Ronfani, 2006).
Adultizzazione abusante dei figli
Purtroppo, il vero abuso psicologico commesso sui minori, proprio ad opera del sistema giudiziario delle separazioni, è quello di tutelarli richiedendo la loro discesa in campo; col risultato spesso di adultizzarli, consentendogli di prender parte per uno dei genitori nella contesa (Gardner, 2002), e distruggendo così, in molti casi, il vero unico bene che dovrebbe essergli garantito: il rapporto coi genitori. Quando i figli rifiutano uno dei genitori, ci si deve sempre domandare se ciò non costituisca altro che la materializzazione, agita per mano dei figli, della sete di vendetta del genitore con cui i figli si sono alleati ai danni dell’altro.
La continuità del vincolo coi genitori è l’unica vera garanzia di un sano sviluppo che la giustizia dovrebbe preoccuparsi di salvaguardare per proteggere i minori, invece di promuoverli sul campo, riconoscendogli una astratta, chissà come acquisita maturità, tale da assumersi responsabilmente delle prese di posizione. Assunzione di responsabilità che, per altro paradossalmente, la giustizia è rapidamente pronta a disconoscere ai loro genitori, sostituendosi, col potere del giudice, ad essi.
La collusione del consulente col sistema giudiziario
Quando il consulente accetta l’incarico propostogli dal giudice, lo fa semplicemente perché quell’incarico esiste e non si interroga sul processo istituente che ne sta alla base. Non si interroga se sia possibile svolgere quell’incarico in modo congruo, né se abbia senso portarlo a termine. Accettando acriticamente le consulenze, gli psicoprofessionisti finiscono col colludere con la logica del sistema giudiziario che è quella dell’adempimento: ovvero rispondere ad una domanda che non pensa se stessa. L’intervento della giustizia, nelle forme del provvedimento del giudice, del patrocinio legale, della consulenza, costituiscono un esempio di tecnicalità, di competenza messa in atto/agita sulla base di un’accettazione acritica di una domanda.
Errori sistematici delle consulenze giudiziarie
Uno degli aspetti più mistificanti delle consulenze è costituito dal fatto che spesso, proprio a causa della sua stessa finalità e dei tempi di attuazione, possono dar luogo a sistematici errori diagnostici.
Si considerino i seguenti punti.
1. In condizioni di esame per fini legali, i periziandi spesso esibiscono difensivamente un falso-sé per ben figurare, una personalità di facciata, con la conseguenza che la CTU/CTP potrebbe facilmente fornire unicamente una piatta valutazione, pressoché equivalente a quella che lo stesso giudice riuscirebbe ad effettuare da solo in uno sbrigativo esame delle parti.
2. È noto che anche i test psicologici non possono costituire una garanzia di obiettività in situazioni di valutazione legale, e che sono pesantemente condizionati dal contesto (Lanotte, Capri, 1997).
3. In realtà, né un modello che tende a classificare gli individui, né quello che tende ad esaminare astrattamente le relazioni sganciate le une dalle altre al di fuori di un sistema, può rendere conto della complessità della situazione. Perchè ciò che è entrato in crisi non è né l’individuo, né le singole relazioni, bensì un sistema familiare nel suo complesso (si veda Giordano in Eurispes, 2002). Qualsiasi consulenza che segmenti il contesto spezzettandolo non può fare altro che commettere il grossolano errore di deprivare di senso l’intero sistema.
4. Comunque, qualora il disagio reale venisse manifestato apertamente, disturbi reattivi successivi alla separazione, anche derivanti dagli effetti dei provvedimenti provvisori urgenti emessi in udienza presidenziale, potrebbero essere scambiati per disturbi della personalità o altre psicopatologie strutturali, penalizzando nei provvedimenti del giudice colui/colei che li palesassero; con la paradossale conseguenza che la CTU/CTP finirebbe per addebitare ai periziandi anche il disagio aggiuntivo iurigeno (quello determinato dai provvedimenti giudiziari già in atto). Con la consulenza acriticamente agita, in sintesi, si corre il rischio di confondere il disagio familiare di base con quello provocato dagli effetti del sistema giudiziario.
5. Quando il giudice dà l’incarico di CTU spesso la crisi si protrae da tempo e ci si può trovare davanti al fatto compiuto, cioè ad un sistema di alleanze messe in atto per ridare stabilità al sistema, un assetto automaticamente costituitosi, che tende difensivamente a nascondere le trame della propria esistenza. Così riconsolidatosi, il sistema, nonostante la disfunzionalità, nel suo assetto difensivo è diventato difficile sia da individuare che da scardinare.
È in tutti i punti sopra elencati che lo psicoprofessionista perde la sua battaglia per dimostrarsi competente, tanto nella diagnosi che nell’intervento, per diventare servo e complice di una cultura dell’adempimento, legittimata solo perché imposta dal mandato di una autorità forte. Il potere giudiziario, ancorché incompetente nello specifico, sovrasta la competenza di cui il professionista incaricato disporrebbe se fosse messo in grado di operare opportunamente.
Conclusioni
Nessuno si scandalizza che, ad esempio, gli aspetti economici della separazione restino di competenza della giustizia; ma gli aspetti affettivi dovrebbero trovare una competente collocazione nell’ambito di servizi attrezzati per tutte le evenienze di tipo psico/logico/patologico.
La società, a differenza degli psicoprofessionisti che lo dovrebbero sapere, non ha ancora compreso che la conflittualità della separazione è una vera e propria patologia della relazione, e non una volgare immaturità: segnatamente, il fallimento di una illusione a due (Anzieu, 1986), o di un “contratto emotivo fraudolento” (Bowen, 1979). Nessuna separazione potrà mai essere gestita agevolmente senza che prima sia stata superata la fissazione della coppia al modello di relazione idealizzata, basata sulle illusioni giovanili.
L’illusione che la separazione possa essere gestita con competenza della giustizia – residuo di un potere salvifico fantasmaticamente proveniente da un padre mitico, attribuito al giudice - produce solo il risultato di alimentare negli ex partner l’illusione che potranno riparare il proprio squilibrio affettivo rifuggendo da un immaginario nemico - colui/lei che ha distrutto il giovanile sogno d’amore idealizzato - fantasticando di poter ottenere in forza di legge quello che solo un loro sforzo (di comprensione dell’accaduto) potrebbe fornirgli.
È per questo che la collusione del consulente con la richiesta di CTU/CTP risulta essere di particolare gravità. Perché risponde alla semplice e deresponsabilizzante logica del professionista che adempie ad una richiesta solo in quanto si sente garantito dal potere forte ed autorevole del giudice richiedente. Purtroppo, tale acritica accettazione costituisce un serio danno inflitto al benessere delle famiglie in conflitto perché alimenta e rinforza il circolo vizioso dell’illusione di ottenere risoluzioni da un sistema, che, ancorché sia l’unico attualmente esistente, in realtà, almeno nei casi più bisognosi, non solo è inefficace, ma addirittura, è ulteriormente dannoso (Salluzzo, 2004a).
Il futuro delle famiglie separate sarà salvaguardato solo quando gli psicoprofessionisti invece di colludere con il sistema giudiziario della separazione, si impegneranno nella creazione di nuove normative che prevedano strutture specialistiche capaci di garantire la continuità del rapporto coi figli ad entrambi i genitori. Centri pubblici di monitoraggio, consulenza, preparazione alla separazione, mediazione familiare e trattamento, agendo tempestivamente, e garantendo l'efficace applicazione delle normative, dovrebbero sostituire il ricorso alla giustizia.
Bibliografia
- Anzieu D. (1986) Scène de ménage et espace imaginaire du couple, Nouv. Rev. Psychanal., 33. Trad. it. in Interazioni, n. 1/1993, pp.75-79.
- Bowen M. (1979) tr. It. Dalla famiglia all’individo, Astrolabio-Ubaldini, Roma.
- Carli R. a cura di (1993) L’analisi della domanda in psicologia clinica, Giuffrè Editore, Milano.
- Carli R., Paniccia R. M. (2003) Analisi della domanda, Il Mulino, Bologna.
- Dell’Antonio A. (1989) La consulenza psicologica per la tutela dei minori, La Nuova Italia Scientifica, Roma.
- Dicks H. V. (1967) Marital Tensions, Routledge & Kegan Paul Ltd., London. Trad. it. (1992) Tensioni coniugali, Edizioni Borla, Roma.
- Eurispes-Telefono Azzurro (2002) 3° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
- Gardner R.A. (2002) The empowerment of children in the development of parental alienation syndrome, The American Journal of Forensic Psycology, 20(2):5-29. Trad. It. (2005) L’acquisizione di potere dei bambini nello sviluppo della sindrome di alienazione genitoriale, Nuove tendenze della psicologia, vol. 3, n. 1, pp. 75-102.
- Gulotta G. (2004) Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica, Giuffrè, Milano.
- Laing R.D. (1959) The Self and Others, Tavistock Publications Limited. Trad it. (1969) L'io e gli altri, Firenze, Sansoni.
- Lanotte A., Capri P. (1997) I test proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo, in AA VV, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità - a cura di L. de Cataldo-Neuburger., ISISC, CEDAM PADOVA.
- Ronfani P. (2006) Quale giustizia per le famiglie?, Giuffrè, Milano.
- Salluzzo M.A. (2004a) Psicopatologia nella separazione, divorzio e affidamento, Attualità in Psicologia, Volume 19, n. 3/4 – pp. 221-235.
- Salluzzo M.A. (2004b) Associazioni di familiari e giustizia, AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica) Newsletter, n. 19, pp. 6-8.
- Salluzzo M.A. (2006) La sindrome di alienazione genitoriale (PAS): psicopatologia e abuso dell’affidamento nelle separazioni. Interventi di confine tra psicologia e giustizia, Link Riv. Scient. di Psicologia, n. 8, gennaio.
- Salluzzo M.A. (2007) Separazione, libertà e bigenitorialità, Link Riv. Scient. di Psicologia, n. 10, settembre.
- Siegel J.C., Langford J.S. (1998) MMPI-2 validity scales and suspected parental alienation syndrome, American Journal of Forensic Psychology, Volume 16, Number 4, p. 5-14.